PILLOLE DI RIFORMA: COSA COMPORTERÀ L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.Lgs. 36/2021

Dopo i ripetuti rinvii, le disposizioni dettate nel D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 avente ad oggetto il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo” diverranno definitivamente operative a partire dal 1° luglio 2023, in virtù di quanto disposto nell’ultimo Decreto correttivo del 31 maggio 2023.

La riforma del sistema sportivo italiano comporterà la definitiva abrogazione della L. n. 91/1981 che ha lasciato ampi vuoti normativi sia da un punto di vista legislativo che regolamentare. Uno dei principali obiettivi fissati dalla riforma riguarderà il superamento dell’anomia (o meglio: anomalia) che ha caratterizzato il settore dilettantistico per tutti questi anni, definito per esclusione dall’art. 2 della L. n. 91/1981, privo di disciplina lavoristica e regolato quasi esclusivamente da norme tributarie intervenenti sul trattamento fiscale e previdenziale.

Ma procediamo per punti, cercando di sintetizzare le novità più rilevanti che l’entrata in vigore del decreto comporterà per tutto il settore.

L’argomento che più di ogni altro produce interesse negli addetti ai lavori è indubbiamente la ridefinizione della disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Mediante l’introduzione della figura del “Lavoratore sportivo” all’art. 25 del decreto, per la prima volta nell’ordinamento italiano viene riconosciuto “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, colui che esercita l’attività sportiva “verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.

Tuttavia, viene dettata una disciplina del rapporto di lavoro incentrata su un doppio binario perché la figura del “Professionista sportivo” definita all’art. 27 prevede espressamente che, salvo alcune eccezioni, “nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, o prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”; mentre il lavoro sportivo dilettantistico “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa” al ricorrere delle condizioni elencate all’art. 28.

L’attività di lavoro sportivo potrà dunque costituire oggetto di un:

  • rapporto di lavoro subordinato;
  • rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.);
  • prestazione occasionale.

Rapporto di lavoro subordinato che diviene disciplina uniforme applicabile a tutte le figure, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Inquadramento che per un verso accoglie le esigenze dei c.d. “professionisti di fatto”, nel tentativo di uniformare il settore del lavoro sportivo ai modelli giuslavoristici di diritto civile.

Nell’ottica di limitare le aree di incertezza è introdotta all’art. 29 una disposizione relativa alle prestazioni sportive volontarie, che individua coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport senza fini di lucro e retribuzione ma solo con finalità amatoriali.

Ulteriore intervento che segnerà una svolta epocale nel sistema sportivo è costituito dalla totale abrogazione dell’istituto del vincolo sportivo, che attualmente impone notevoli limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti, vincolandoli a rimanere tesserati nella stessa società per tempi lunghissimi.

L’abolizione del vincolo comporterà una rimodulazione totale del rapporto tra le società e i giovani atleti, una sorta di ristrutturazione dell’intero mondo dilettantistico, perché permetterà ai giocatori di liberarsi dalla società alla fine della stagione senza dover prima ottenere il consenso per il tramite del “nulla-osta”. In compenso, per ristorare il grave danno che subirebbero le società dilettantistiche e compensarle per l’attività di formazione tecnica dei giovani, si è prevista la concessione in loro favore di un “Premio di formazione tecnica” (art. 31), che verrà distribuito tra tutte le società dilettantistiche che hanno concorso alla formazione dell’atleta.

Aspetto chiarificatore riguardo il tesseramento degli atleti minorenni viene dettato all’art. 16, nel quale si dispone che “La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore”, sottolineando così in modo esplicito la centralità della volontà del minore nella scelta del suo futuro club.

La riforma interverrà in modo deciso anche aprendo alla possibilità di scelta della forma giuridica che gli enti sportivi potranno assumere. Ai sensi dell’art. 6 co.1, gli enti sportivi dilettantistici potranno costituirsi come:

  1. associazione sportiva priva di personalità giuridica;
  2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  3. società di capitali e cooperative.

Ricorrendone i presupposti, anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno assumere la qualifica di enti sportivi dilettantistici se esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Affinché ciò avvenga, sarà però necessaria la contemporanea iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). La possibilità di assumere la doppia qualifica comporterà tutta una serie di benefici di cui potranno beneficiare le ASD e SSD, anche se la maggior parte dei sodalizi sportivi continuerà a mantenere le forme dell’associazione per via dei minori costi di gestione e oneri amministrativi.

Saranno previste anche tutta una serie di disposizioni mirate ad incentivare l’investimento imprenditoriale nel settore sportivo. Una su tutte, quella prevista all’art. 8 co. 4 che, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, ammette il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Trattasi tutte di novità normative che, al di là degli obiettivi specificatamente dichiarati, sono volte alla realizzazione dell’esigenza primaria: dettare una disciplina organica che sia in grado di semplificare il mondo sportivo assicurandone stabilità e sostenibilità.

In definitiva, si tratta di una riforma epocale, i cui effetti andranno valutati nel medio/lungo periodo: di certo è sin d’ora chiaro che il mondo sportivo risulterà incentrato su maggiori tutele e garanzie a favore dei lavoratori.

di Jacopo Tognon (con la collaborazione di Marco Marzolla)

BIO : JACOPO TOGNONAvvocato, specializzato in diritto dello sport a livello nazionale ed internazionale, con 25 anni di esperienza lavorativa. Iscritto all’albo dei patrocinanti avanti la Corte Suprema di Cassazione dal 2012. Si occupa anche di diritto civile e del lavoro.

È componente dal 2007 del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (dove è stato nominato arbitro o Presidente di formazioni arbitrali in oltre 165 arbitrati internazionali trattando l’80% di casi football tra cui la vertenza sul financial fair play tra Paris Saint Germain e UEFA).

Presidente della Corte Federale d’Appello della Federazione Ciclistica Italiana dal 2008 al 2021 e dei Collegi Arbitrali in materia di lavoro ai sensi della legge 91/1981 presso la Lega calcio Serie B dal 2011 al 2021. È Presidente del Tribunale federale della Federazione Italiana Palla a Tamburello.

Professore nell’Università degli Studi di Padova dal 2004, per 4 occasioni ha vinto un finanziamento dell’UE nel quadro del Programma Jean Monnet (Erasmus+, European Module). Oggi insegna Politiche Europee dello Sport e Integrità nel corso di Laurea in Scienze Motorie e Diritto e Gestione delle Attività Sportive nel corso di Laure di Giurista del Terzo settore, scuola di Giurisprudenza

Dal 2014 è esperto nominato regolarmente dalla Commissione Europea e dall’EACEA (Educational Audiovisual and Culture Executive Agency) per la valutazione e l’implementazione dei progetti nel quadro del programma Erasmus + Sport e delle azioni preparatorie

Dal 2015 è Direttore di Sessione e membro del Comitato Scientifico di UEFA Football law Programme, programma educazionale specializzato nel diritto internazionale dello sport collegato al calcio. Ricopre il ruolo da 4 edizioni, due con l’Università di Padova e due con l’Università Cà Foscari di Venezia.

Nel 2017 è stato nominato Direttore Scientifico del Master SBS (Sport Business Strategies) dell’Università degli Studi Cà Foscari di Venezia (in cooperazione con Verdesport, società operativa in ambito sportivo del gruppo Benetton). Dal 2020 ricopre il ruolo di Head of Institutional and International Relations dello stesso Master.

Nel 2016 ha ottenuto il prestigioso assegno di ricerca da UEFA nel quadro del Research Grant Programme su una ricerca dal titolo: “FOOTBALL FOR HUMAN RIGHTS: Embedding human rights promotion and protection through and within European football”

Dal 2018 è componente della Commissione di Diritto dello Sport presso il CNF (Consiglio Nazionale Forense).

Dal 2018 al 2020 è stato componente della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI.

È stato componente del tavolo di Riforma della Giustizia Sportiva presso la FIGC (che ha emanato il nuovo codice nel giugno del 2019) nonché del tavolo sui modelli organizzativi delle società di calcio (ex “legge 231”) ai sensi dell’art. 7 dello Statuto FIGC.

Dal 6 novembre 2018 al 12 gennaio 2021 è stato Vice Presidente della Lega Pro con deleghe alle Relazioni Internazionali, European Leagues, Regolamenti e Statuti e Progetti Europei (con progetto vinto nel 2020 con Università Cattolica di Milano dal titolo “Draws” (Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments).

Da Novembre 2022 è Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico

È autore di oltre 25 pubblicazioni (tra cui la monografia edita nel 2023 Le minacce dello sport moderno – Guida pratica e ragionata alla lotta alla discriminazione, al doping, al match fixing e alla violenza nello sport”. con la collaborazione di Filippo Apolloni, Sara Compagnin e Francesco Maraschin) ed è stato relatore in oltre 250 conferenze, sia a livello nazionale che internazionale, in varie Università e Istituzioni con interventi in italiano e in inglese (tra cui Milano Statale e Bicocca, Genova, Venezia, Padova, Verona, Link Campus University Roma, Kadir Has University Istanbul, Università Rey Juan Carlos Madrid, Lisbona, Rijeka).

2 risposte

  1. Bisogna che il lavoratore sportivo sia identificato come tale e non più come uno che lo fa per volontariato . Ma bisogna pure che le società identifichino il lavoratore senza scendere a strani patti . Sono sempre stato uno che desiderava l’abolizione del vincolo 25 ennale per i ragazzi , una prigionia che ha fatto abbandonare tanti ragazzi perché alla richiesta della “libertà” veniva chiesta una somma!. Vincolare ragazzi alle società che poi spariscono oppure non hanno futuro è solo una regola che favorisce i truffatori che vivono sui sogni dei ragazzi . Molte scuole calcio chiuderanno (e meno male !) perché sono fonte di guadagno per molti personaggi loschi . Lo sport e libertà e non prigionia . Qualcosa si muove .

  2. Così come presentata, non credo che questa riforma, vada a riequilibrare il rapporto tra società e calciatori. Oggi tale rapporto è fortemente sbilanciato verso i procuratori e calciatori.
    Io mi auguravo che per i calciatori professionisti, venisse riconosciuto lo status di lavoratore autonomo e non subordinato.

    Per essere chiari, nel mercato del lavoro subordinato, un lavoratore non ha un prezzo di mercato se si licenzia da un’azienda e passa in un’altra. Il suo valore di mercato non è pagato e, ovviamente, assoggettato ad ammortamento, semplicemente dà i tre mesi di preavviso(o quanti siano) e cambia azienda. Nel calcio se sei andato bene aspiri a guadagnare di più cambiando società e se non sei andato bene porterai a scadenza il contratto, per percepire uno stipendio inadeguato al valore di rendimento effettivo.

    Se riferita ai i giovani sono d’accordo che possono se vogliono cambiare decisamente società alla fine dell’anno e che, se vanno in una società professionistica debba essere versato un premio.

    Non ricordo bene se la sentenza Bosman faccia riferimento ai lavoratori dipendenti o anche agli autonomi. Nel caso faccia riferimento ai soli lavoratori dipendenti, allora prima o poi assisteremo allo scoppio della bolla calcio professionistico in Italia. Già ci siamo andati vicino nella prima cinquina degli anni 2000.

    Bene, allora, se vogliamo accettare questa riforma, così come è, completiamola con la regola del tetto massimo consentito di pagamento di ingaggi a calciatori e procuratori, fissando il tetto non sul singolo ma sulla somma complessivamente destinata a stipendi. Prevediamo forti multe per le società che contravvengono a questa norma, oltre alla loro retrocessione automatica di 2 categorie e dall’inibizione a giocare tornei europei per 5 anni.

    Prevediamo la fideiussione personale obbligatoria di presidente e consiglio di amministrazione, a favore dello Stato Italiano, per garantire il pagamento delle salatissime multe. Prevediamo per tutti i calciatori il mantenimento degli stessi fino a scadenza nella società e stipendi adeguati alla media della nuova categoria di discesa.

    Può darsi che in questi termini, con questi condizionamenti, si possa trovare una soluzione al fatto che, ogni aumento di fatturato non debba bastare per soddisfare gli stipendi dei calciatori e tecnici della società, ma soprattutto dei procuratoti più famelici e dominanti il mercato.

    Mr. D’Aniello , se fai riferimento alle società professionistiche o strutturate non come associazioni di volontariato, sono d’accordo con te. Ma se estendi questo concetto a tutte le società di calcio, poi succederà che anche il volontario che porta il secchio di acqua in campo , dovrà essere inquadrato come dipendente, per ovvia estensione della legge.

    Senza volontariato vero, quello fasullo non lo contemplo nemmeno, la nostra società sarebbe peggiore di quello che già è in molti aspetti.

    Sicuramente dobbiamo combattere il volontariato fasullo, quello elusivo delle leggi.

    Giuseppe

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