Cenni sulla disciplina nazionale
Una delle figure più attraenti e allo stesso tempo più mediatiche del mondo del calcio è indubbiamente quella dell’Agente Sportivo, dai più semplicemente definito “Procuratore Sportivo”.
Il crescente sviluppo economico del “Sistema Calcio”, nonché le conseguenti e ormai consolidate necessità di assistenza e di rappresentanza richieste nelle trattative “di mercato” hanno infatti destato grande attrazione e curiosità verso questa figura professionale, la cui disciplina ha subito tanti e continui cambiamenti nel corso degli anni.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore è doveroso specificare che l’accesso alla professione è oggi possibile attraverso il superamento di una doppia prova d’esame: la prima da sostenersi presso il C.O.N.I e la seconda presso la Federazione laddove si intende operare (nel caso di Agente di Calciatore, presso la F.I.G.C.).
Il tutto nel rispetto delle norme rispettivamente indicate dai Regolamenti Agenti C.O.N.I e F.I.G.C.
Alla prova generale, avente ad oggetto tematiche di Diritto Sportivo, Privato e Amministrativo, è dato accedere a coloro i quali siano in possesso di diploma di istruzione secondaria e previa partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dal C.O.N.I, da Enti da esso accreditati, o diversamente, a seguito di attività di tirocinio sostenuta con un Agente che svolge l’attività regolarmente ed effettivamente.
Il superamento di suddetto esame di abilitazione (scritto e orale) permette al candidato di partecipare alla prova speciale che, in F.I.G.C., verte su argomenti di Diritto Calcistico.
Relativamente ad aspetti di natura regolamentare, è bene sgomberare il campo da ogni dubbio circa l’ambito di operatività dell’Agente di Calciatori, il quale è legittimato a svolgere le sue funzioni solo in favore di atleti professionisti e di società professionistiche.
Ai sensi, infatti, di quanto statuito dal Regolamento F.I.G.C, Agente Sportivo è da considerarsi “..Colui il quale, su incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti ai fini
a) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione del contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserato per la F.I.G.C.; b) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altra società sportiva; c) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla F.IG.C.”.
Tuttavia, in un’unica circostanza è data facoltà di rappresentanza in favore di un calciatore non professionista. Ciò si verifica nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto da professionista entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato concluso con il procuratore.
E’ altresì significativa l’attenzione posta dal Legislatore sui rapporti intercorrenti con i minori di età, i quali possono essere assistiti da Agenti solo dal compimento del sedicesimo anno e mediante incarico conferito anche da uno dei titolari di responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale.
Ad ogni modo viene comunque negato al rappresentante il diritto a poter ricevere pagamenti, utilità, benefici o altri compensi in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramento di minorenni, così come nessun corrispettivo è dovuto nel caso in cui il calciatore (anche maggiorenne) stipuli un contratto di prestazione ai minimi federali.
Per ciò che concerne la durata, il mandato di rappresentanza intercorrente tra Agente e suo assistito non può superare i due anni, ferma restando la possibilità di rinnovarlo su espressa volontà delle parti.
A differenza, poi, di quanto veniva sancito dal Regolamento Agenti FIFA in vigore prima della deregulation del 2015, l’Agente può in una stessa trattativa agire nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (calciatore, società cedente e società cessionaria) in caso di loro autorizzazione scritta.
Circa le modalità di retribuzione, il corrispettivo deve essere determinato in una somma forfettaria, ovvero in una misura calcolata sul valore della transazione o della retribuzione lorda complessiva del calciatore.
Inoltre, riguardo i possibili conflitti di interesse nello svolgimento dell’attività, sono considerate, tra le altre, forme di incompatibilità: il rivestire, gli Agenti Sportivi, ruoli di amministratori o di dipendenti di soggetti pubblici e l’esistenza di interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla F.I.G.C.
L’esercizio della professione di Agente Sportivo viene inoltre preclusa agli atleti tesserati della F.I.G.C, ai calciatori non professionisti tesserati in un Campionato Nazionale della F.I.G.C.; a coloro i quali ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, sono parti di un rapporto di lavoro autonomo e subordinato con il C.I.O, il C.O.N.I, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gi Enti di Promozione Sportiva (..).
Discussa è stata, invece, nel corso degli anni la posizione dell’Avvocato-Procuratore.
Orbene, fermo restando che il legale possa sempre prestare la sua attività di natura giuridica in favore delle parti coinvolte nella negoziazione, lo stesso deve però necessariamente iscriversi e superare le due prove (C.O.N.I e F.I.G.C.) per potere esercitare le funzioni di Agente.
In maniera diametralmente opposta, nessuna legittimazione ad agire in qualità di Agente viene riconosciuta al coniuge, al fratello o al genitore del calciatore, in assenza di valida qualifica.
Sul punto è necessario chiarire che detta possibilità veniva concessa dal Regolamento Agenti FIGC del 2011.
Ecco spiegato il motivo per cui non pochi atleti erano soliti affidare la gestione dei propri interessi durante le trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva a propri parenti, seppur sprovvisti di titolo abilitativo.
Trattandosi di vera e propria “Professione regolamentata”, è pertanto necessario per chiunque voglia svolgere le funzioni di Agente superare le due prove abilitative come sopra descritte e successivamente iscriversi ai Registri Nazionali.
Gli unici ad essere esentati dal sostenere la duplice prova sono solo i soggetti in possesso di “Titolo abilitativo di vecchio ordinamento” conseguito prima del 2015. È questo il caso di coloro i quali negli anni antecedenti alla “deregulation” acquisivano la licenza di “Agenti F.I.F.A” dopo aver superato regolare prova abilitativa.
IL NUOVO REGOLAMENTO AGENTI F.I.F.A.
Lo scorso sedici dicembre è stato approvato dal Consiglio F.I.F.A il nuovo Regolamento Agenti.
Una sorta, o quasi, di ritorno al passato, ossia agli anni in cui la F.I.F.A disciplinava autonomamente la professione dei Procuratori (Regolamento F.I.F.A del 4 marzo 2001).
Tra le principali innovazioni apportate rientrano:
– l’introduzione di un sistema di licenze obbligatorie rilasciate dalla F.I.F.A e di un esame improntato sulla conoscenza dei Regolamenti F.I.F.A ( Statuto, Status e Trasferimenti dei Calciatori, Codice Etico, Codice Disciplinare, Status dei minorenni);
– il divieto di rappresentanza multipla, eccezion fatta nei casi di autorizzazione espressa delle parti; la possibilità di rappresentanza in favore dei minorenni a decorrere dai sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età;
– la previsione di un limite alle commissioni e di un sistema di risoluzione delle controversie per risolvere eventuali divergenze tra agenti, clubs, calciatori e allenatori.
Sarà a questo punto interessante conoscere se e in che modo le disposizioni contemplate da questo Regolamento verranno armonizzate con quelle in Italia già esistenti in virtù di legge dello Stato, sia dal C.O.N.I che dalla F.I.G.C.
BIO: Avv. Luis Vizzino, esperto in Diritto Sportivo
Professore a.c. all’Università degli Studi di Salerno presso la Cattedra di Diritto dello Sport – Facoltà di Giurisprudenza
Dal 2010 titolare della licenza di Agente F.I.G.C
Dal 2018 Componente della Commissione di Diritto dello Sport al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.)
Dal 2020 Componente della Commissione Agenti Sportivi dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (A.I.A.S)
Nel 2020 Docente “Area legale – Carte federali” al Corso pere Responsabili di Settore Giovanile organizzato dalla F.I.G.C -Settore Tecnico
Dal 2021 Fiduciario Legale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C) per la Regione Basilicata
Assiste atleti, allenatori, dirigenti, società, agenti in procedimenti stragiudiziali e giudiziali
Componente del Tribunale Federale Nazionale FiTRI (Triathlon)
Dal 2021 Consulente Giuridico del Comitato F.I.G.C. Basilicata
Docente – Formatore a diversi Corsi di Diritto Sportivo
Relatore in molteplici Convegni – Incontri di Studio in materia giuridico – sportiva
Autore di diversi articoli e pubblicazioni, tra cui: il Tribunale Nazionale Antidoping, la Corte Sportiva d’Appello FIGC (P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini. La Giustizia nello Sport, 1^ edizione, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; Commento agli artt. 69,70,71, 72, 73 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C (A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e con la Giurisprudenza , seconda edizione. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, ISBN 978-88-495-465.4-5); Procuratori e Dirigenti Sportivi, tutto ciò che è importante sapere. Raccolta di disposizioni di Diritto Calcistico Nazionale e Internazionale (2014 e 2016); Nota a sentenza, Tribunale di Verbania, 14 aprile 2014 in Rivista RDES, 2015. Vincolo pluriennale per i minorenni); L’Avvocato: Agente Sportivo o Consulente (Articolo per ItaliaOggi, febbraio 2021); L’azionariato popolare: una realtà in Europa (Articolo per ItaliaOggi, settembre 2021)
Una risposta
La ringrazio per questo esaustivo articolo.
Suggerirei che lo leggesse anche il noto ex calciatore Gianni Rivera che non si spiega come mai oggi tutti i calciatori, allenatori ecc hanno un agente/procuratore. Continua a ripetere che ai suo tempi (appunto, oltre 60anni fa) lui si gestiva da solo! Com’è possibile oggi fare a meno di un professionista che ti guidi nella complessità dei contratti, clausole, diritti ecc senza le conoscenze e le competenze necessarie per chiudere i contratti? Non possiamo fermare il tempo e tornare al calcio romantico del secolo scorso…..anche il grande Rivera dovrà farsene una ragione!